Gentili Ospiti,

la Federazione dei Comuni del Camposampierese ha istituito ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 23/2011 l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio dei Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.
Il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo. 

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA: pernottamento nelle strutture ricettive presenti nel territorio della Federazione dei Comuni del Camposampierese (alberghiere, all’aperto, complementari).

SOGGETTO PASSIVO: colui che pernotta nelle strutture ricettive. Il pagamento dell’imposta di soggiorno deve avvenire non oltre la giornata del checkout dalla struttura ricettiva. 

MISURA DELL’IMPOSTA: viene applicata per i primi cinque pernottamenti consecutivi. 
L'aliquota applicata a notte per persona è di 1,00 euro.

ESENZIONI
a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti nei Comuni della “Federazione dei Comuni del Camposampierese”; 
b) i ragazzi di età inferiore agli anni sedici; 
c) le persone la cui non autosufficienza sia attestata da idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore; 
d) i malati che debbano effettuare terapie presso le strutture sanitarie site nel territorio ed il loro accompagnatore; 
e) sino a due accompagnatori per paziente ricoverato presso le strutture sanitarie site nel territorio; 
f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestino attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica in misura di un autista di pullman ed un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti; 
g) gli appartenenti alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio
h) religiosi soggiornanti presso le case di ospitalità religiose.
 
L’applicazione delle esenzioni di cui alle precedenti lett. d) ed e) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva: 
➢ della certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente o del degente ed evidenziante il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero; 
➢ dell’attestazione dell’accompagnatore, ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46-47, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza del paziente o del degente. 

OBBLIGHI DEL GESTORE:
1)  INFORMA il cliente sull’applicazione dell’imposta;
2)  ATTESTA l’avvenuto pagamento dell’imposta all’ospite;
3) PRESENTA UNA DICHIARAZIONE trimestrale sulla gestione avente natura contabile alla Federazione
4) CORRISPONDE trimestralmente alla FCC quanto incassato dal soggetto passivo a titolo d’imposta, mezzo bonifico bancario ovvero al Servizio di Tesoreria dell’Ente ovvero con ulteriori modalità di versamento che potranno essere concordate con l’Amministrazione.

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Alla violazione delle disposizioni applicative dell’imposta di soggiorno consegue l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie di cui al D.Lgs. n. 471/1997 D.Lgs. n. 472/1997, D.Lgs. n. 473/1997. 
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, al soggetto passivo viene applicata la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, così come prevista ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 s.m.i., nonché la disciplina di cui al D.Lgs. n. 472/1997. 

RISCOSSIONE FORZATA
In caso di mancato o parziale pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento delle somme accertate a titolo di imposta e dei relativi accessori (sanzioni ed interessi), la Federazione dei Comuni provvederà alla riscossione coattiva degli stessi secondo le disposizioni normative vigenti.